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Trento, 26 febbraio 2007
Disegno di legge
AZIONI PER L’EQUILIBRIO DELLA RAPPRESENTANZA DEI SESSI E PROMOZIONE
DI CONDIZIONI DI PARI OPPORTUNITÀ PER L’ACCESSO ALLE CONSULTAZIONI ELETTORALI:
Modifiche alla Legge provinciale 5 marzo 2003, n. 2
(Norme per l'elezione diretta del Consiglio provinciale di Trento e del presidente della Provincia)


RELAZIONE

Questo disegno di legge introduce misure volte a rendere possibile l'equilibrio della rappresentanza fra i sessi e condizioni di pari opportunità per l'accesso alle consultazioni elettorali.

L'art. 47 dello Statuto, innovando radicalmente le previgenti disposizioni in materia di elezione del Consiglio regionale/provinciale prevede al secondo periodo del comma 2 l'obbligo di riequilibrio della rappresentanza dei sessi attraverso la parità di opportunità nell'accesso alle consultazioni elettorali. Dispone infatti testualmente lo Statuto: “Al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei sessi, la medesima legge promuove condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali”. Tale disposizione statutaria è, del resto, pienamente coerente con la Costituzione, la quale, all'art. 117, comma 7, dispone: “Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive”.

La disposizione statutaria è stata introdotta con l'art. 4 della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, mentre il nuovo dettato costituzionale è stato introdotto con la riforma del titolo V, confermata anche dal referendum popolare dell'ottobre 2001, ed è entrata in vigore con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Tale principio, oltre che nella citata disposizione statutaria e nel nuovo titolo V della parte seconda della Costituzione, con le richiamate leggi costituzionali entrate in vigore nel 2001, è stato ulteriormente rafforzato con la riforma dell'art. 51 della prima parte della Costituzione stessa, introdotta con la legge costituzionale 30 maggio 2003, n. 1, con la quale è stato aggiunto un secondo periodo al primo comma del citato art. 51, che così ora recita: ”Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tal fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini”.

La questione è stata affrontata anche dalla Corte costituzionale con due importanti sentenze. Nel 1995 (sentenza n. 422) la Corte ha espresso una valutazione positiva di misure - tendenti ad assicurare "l'effettiva presenza paritaria delle donne nelle cariche rappresentative" - "liberamente adottate da partiti politici, associazioni o gruppi che partecipano alle elezioni, anche con apposite previsioni dei rispettivi statuti o regolamenti concernenti la presentazione delle candidature", sul modello di iniziative diffuse in altri paesi europei. Nel 2003 ha riconosciuto la piena compatibilità con le norme statutarie e costituzionali della legge regionale della Valle d'Aosta che adeguava, sia pure timidamente, sul punto in argomento, la propria legislazione elettorale ai principi introdotti con la riforma degli statuti delle regioni a Statuto speciale del 2001.

L'art. 1 di questo disegno di legge introduce nelle norme per l'elezione del Consiglio provinciale l'obbligo di comporre le liste rispettando la parità fra i sessi e prevedendo l'elencazione dei candidati alternando candidati di genere diverso. L'art. 2 coordina tale previsione con le norme sul procedimento per la presentazione delle candidature. L'art. 3 rafforza l'azione di riequilibrio prevista nella composizione della lista da parte delle forze politiche, agendo sul meccanismo di espressione del voto di preferenza. E' previsto che l'elettore possa esprimere un'unica preferenza. E' ammessa una seconda preferenza purché espressa per una candidatura di genere diverso: se il primo voto di preferenza è stato espresso a favore di un candidato, il secondo può essere espresso solo a favore di una candidata e viceversa. In questo modo si pongono tutti i candidati e le candidate sullo stesso piano, ma si rispetta il diritto di scelta dell'elettore. I successivi articoli 4 e 5 coordinano questa disposizione sull'espressione del voto di preferenza con le norme procedurali di spoglio.

Cons. Roberto Bombarda

 


DISEGNO DI LEGGE

Art. 1

1. Il comma 5 dell'art. 25 della legge provinciale 5 marzo 2003, n. 2 (Norme per l'elezione diretta del Consiglio provinciale di Trento e del presidente della Provincia) è sostituito dal seguente:
“5. Il candidato o la candidata alla carica di Presidente è indicato con cognome, nome, luogo e data di nascita ed eventualmente soprannome e nome volgare. Le candidate alla carica di Presidente possono aggiungere al proprio cognome quello acquisito con il matrimonio. I candidati e le candidate alla carica di Consigliere provinciale, contrassegnati da numeri arabi progressivi, sono elencati con l'indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita ed eventualmente del soprannome o del nome volgare, alternando candidature di genere diverso. Le candidate possono aggiungere al proprio cognome quello acquisito con il matrimonio.”

2. L'ultimo periodo del comma 6 dell'articolo 25 della legge provinciale 5 marzo 2003, n. 2 (Norme per l'elezione diretta del Consiglio provinciale di Trento e del presidente della Provincia) è sostituito dal seguente:
“La lista delle candidature deve rispettare la parità di genere. Nei casi in cui il numero complessivo delle candidature della lista sia inferiore al numero massimo consentito, è ammesso che un genere sia rappresentato in numero pari alla metà più uno delle candidature.”

Art. 2

1. All'art. 30 della legge provinciale 5 marzo 2003, n. 2 (Norme per l'elezione diretta del Consiglio provinciale di Trento e del presidente della Provincia) è aggiunta la lettera j bis):
“j bis ) verifica che le candidature siano elencate rispettando i criteri di alternanza e di parità di genere previsti ai commi 5 e 6 dell'articolo 25 ed eventualmente corregge l'ordine di elencazione dei candidati e delle candidate, rispettando, per quanto possibile, l'ordine di genere risultante dall'elenco; a tal fine forma provvisoriamente due elenchi di candidature, una per ciascun genere, rispettando l'ordine risultante dalla lista presentata; successivamente elenca le candidature secondo i criteri stabiliti dal comma 5 dell'art. 25; cancella eventuali candidature, iniziando dall'ultima e procedendo in ordine inverso, fino a quando il numero di candidati rispetti la parità fra i due generi; concluse tali operazioni verifica che il numero complessivo delle candidature sia pari o superiore al numero minimo previsto; in caso contrario ricusa la lista;”

Art. 3

1. Il comma 3 dell'art. 63 della legge provinciale 5 marzo 2003, n. 2 (Norme per l'elezione diretta del Consiglio provinciale di Trento e del presidente della Provincia) è sostituito dal seguente:
“3. Ciascun elettore ha diritto, inoltre, di esprimere un voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere provinciale della lista prescelta. L'elettore ha diritto di esprimere anche un secondo voto di preferenza per un candidato di genere diverso dal primo. In caso contrario il secondo voto di preferenza è inefficace. Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita copiativa il cognome e se necessario il nome e il cognome dei candidati nelle apposite righe accanto al contrassegno della lista prescelta. Qualora il candidato abbia due cognomi l'elettore nel dare la preferenza può scriverne solo uno. L'indicazione deve contenere entrambi i cognomi, quando vi sia possibilità di confusione fra più candidati, e all'occorrenza data e luogo di nascita.”

Art. 4

1. Il comma 2 dell'art. 67 della legge provinciale 5 marzo 2003, n. 2 (Norme per l'elezione diretta del Consiglio provinciale di Trento e del presidente della Provincia) è sostituito dal seguente:
“2. Uno degli scrutatori designato dalla sorte estrae successivamente dall'urna ogni scheda, la spiega e la consegna al presidente, il quale proclama ad alta voce tutti i voti in essa contenuti; annulla eventuali voti di preferenza espressi oltre il primo che non rispettino il criterio stabilito dal terzo comma dell'art. 63; passa quindi la scheda ad altro scrutatore che la mette insieme a quelle già esaminate di eguale espressione.”

Art. 5

1. Il comma 1 dell'art. 69 della legge provinciale 5 marzo 2003, n. 2 (Norme per l'elezione diretta del Consiglio provinciale di Trento e del presidente della Provincia) è sostituito dal seguente:
“ 1. Le preferenze espresse in eccedenza rispetto a quanto previsto dall'art. 63, comma 3, sono inefficaci; rimane valida la prima preferenza e, se espressa per un candidato di genere diverso, anche la seconda.”

     

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